Disposto il subentro del secondo classificato. Servizio riaffidato in esecuzione della sentenza.
ASCEA (SA) â Con sentenza n. 1267/2026, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania â Salerno ha accolto il ricorso proposto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra âA.P. Turismo di Renzi Pietroâ e âAfal Tour di Nikolaychuk Khrystynaâ, difeso dallâavvocato Pasquale DâAngiolillo, annullando lâaggiudicazione della gara relativa al servizio di trasporto scolastico del Comune di Ascea per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, disposta dalla ComunitĂ Montana âTanagro â Alto e Medio Seleâ, quale stazione appaltante qualificata, in favore del CIAV â Consorzio Italiano Autotrasporto Viaggiatori.
Con la decisione, il T.a.r. ha ritenuto fondate le censure formulate dal legale del sodalizio ricorrente in relazione alla valutazione dellâofferta tecnica e allâattribuzione del punteggio premiale riconosciuto allâoriginario aggiudicatario, dichiarando illegittima anche lâanticipazione dellâesecuzione del contratto, stabilita dal Comune di Ascea prima dellâaggiudica definitiva.
La vicenda giudiziaria ha avuto un preciso e concreto seguito amministrativo.
In esecuzione della pronuncia, infatti, la ComunitĂ Montana, con determinazione n. 480 del 1° settembre 2026, e il Comune di Ascea, con determinazione della n. 65 dellâ8 settembre 2026, hanno disposto lâesclusione del CIAV dalla gara e lâaffidamento del servizio al R.T.I. âA.P. Turismoâ e âAfal Tourâ per un importo di euro 423.419,43 oltre IVA.
La controversia assume peculiare importanza perchĂŠ riguarda un servizio pubblico essenziale e particolarmente delicato, destinato a garantire quotidianamente il trasporto degli alunni delle scuole dellâinfanzia, primaria e secondaria di primo grado e, dunque, direttamente connesso allâeffettivitĂ del diritto allo studio, alla sicurezza degli studenti e alle esigenze delle loro famiglie.
Al centro della vicenda vi era lâeffettiva utilizzabilitĂ dei mezzi indicati dal CIAV nellâofferta tecnica e valorizzati ai fini dellâattribuzione del punteggio.
Ă emerso, in proposito, che i due autobus dichiarati dallâoriginaria aggiudicataria non erano concretamente disponibili e utilizzabili per il servizio di trasporto scolastico di Ascea: uno risultava giĂ vincolato al servizio di trasporto scolastico del Comune di Perdifumo; lâaltro era un autobus destinato al trasporto pubblico urbano nel Comune di Capaccio-Paestum, dotato di soli nove posti a sedere e di posti in piedi, non idoneo, per le sue caratteristiche, allâimpiego quale scuolabus.
Ă proprio su questo punto che la pronuncia assume una portata che va oltre la singola gara.
Il Tribunale amministrativo regionale, affrontando il rapporto tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e criteri premiali dellâofferta tecnica, ha chiarito che la distinzione non può essere astratta, ma va ricavata dalla disciplina della singola procedura e dalla lex specialis di gara.
Il T.a.r. Â ha, dunque, evidenziato che quando il disciplinare attribuisce un punteggio tecnico ai mezzi destinati allo svolgimento del servizio, gli autobus costituiscono elementi qualificanti dellâofferta tecnica sottoposta alla valutazione della Commissione: ne consegue che essi devono essere concretamente idonei allo svolgimento del servizio, conformi alla normativa di settore e realmente destinati allâesecuzione dellâappalto giĂ al momento della partecipazione alla gara, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una loro futura disponibilitĂ o unâeventuale sostituzione.
Nel commentare la sentenza, lâavv. Pasquale DâAngiolillo ne ha sottolineato la portata generale rimarcando che ÂŤLa pronuncia assume un rilievo che trascende il singolo contenzioso. Il Tribunale ha affrontato e risolto una delle questioni interpretative piĂš complesse del diritto dei contratti pubblici, chiarendo i rapporti tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e criteri premiali dellâofferta tecnica. Ancora piĂš significativa è lâaffermazione del principio secondo cui, negli appalti di trasporto scolastico, i mezzi valorizzati ai fini dellâattribuzione del punteggio tecnico devono essere realmente idonei e concretamente destinati al servizio giĂ al momento della presentazione dellâoffertaÂť. Secondo il difensore, ÂŤsi tratta di un approdo giurisprudenziale di grande importanza, destinato a rafforzare la trasparenza delle gare, la par condicio tra gli operatori economici e la qualitĂ dei servizi resi agli studenti e alle loro famiglieÂť.