Disposto il subentro del secondo classificato. Servizio riaffidato in esecuzione della sentenza.

ASCEA (SA) – Con sentenza n. 1267/2026, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Salerno ha accolto il ricorso proposto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra “A.P. Turismo di Renzi Pietro” e “Afal Tour di Nikolaychuk Khrystyna”, difeso dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, annullando l’aggiudicazione della gara relativa al servizio di trasporto scolastico del Comune di Ascea per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, disposta dalla Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele”, quale stazione appaltante qualificata, in favore del CIAV – Consorzio Italiano Autotrasporto Viaggiatori.
Con la decisione, il T.a.r. ha ritenuto fondate le censure formulate dal legale del sodalizio ricorrente in relazione alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione del punteggio premiale riconosciuto all’originario aggiudicatario, dichiarando illegittima anche l’anticipazione dell’esecuzione del contratto, stabilita dal Comune di Ascea prima dell’aggiudica definitiva.
La vicenda giudiziaria ha avuto un preciso e concreto seguito amministrativo.
In esecuzione della pronuncia, infatti, la Comunità Montana, con determinazione n. 480 del 1° settembre 2026, e il Comune di Ascea, con determinazione della n. 65 dell’8 settembre 2026, hanno disposto l’esclusione del CIAV dalla gara e l’affidamento del servizio al R.T.I. “A.P. Turismo” e “Afal Tour” per un importo di euro 423.419,43 oltre IVA.
La controversia assume peculiare importanza perché riguarda un servizio pubblico essenziale e particolarmente delicato, destinato a garantire quotidianamente il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e, dunque, direttamente connesso all’effettività del diritto allo studio, alla sicurezza degli studenti e alle esigenze delle loro famiglie.
Al centro della vicenda vi era l’effettiva utilizzabilità dei mezzi indicati dal CIAV nell’offerta tecnica e valorizzati ai fini dell’attribuzione del punteggio.
È emerso, in proposito, che i due autobus dichiarati dall’originaria aggiudicataria non erano concretamente disponibili e utilizzabili per il servizio di trasporto scolastico di Ascea: uno risultava già vincolato al servizio di trasporto scolastico del Comune di Perdifumo; l’altro era un autobus destinato al trasporto pubblico urbano nel Comune di Capaccio-Paestum, dotato di soli nove posti a sedere e di posti in piedi, non idoneo, per le sue caratteristiche, all’impiego quale scuolabus.
È proprio su questo punto che la pronuncia assume una portata che va oltre la singola gara.
Il Tribunale amministrativo regionale, affrontando il rapporto tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e criteri premiali dell’offerta tecnica, ha chiarito che la distinzione non può essere astratta, ma va ricavata dalla disciplina della singola procedura e dalla lex specialis di gara.
Il T.a.r.  ha, dunque, evidenziato che quando il disciplinare attribuisce un punteggio tecnico ai mezzi destinati allo svolgimento del servizio, gli autobus costituiscono elementi qualificanti dell’offerta tecnica sottoposta alla valutazione della Commissione: ne consegue che essi devono essere concretamente idonei allo svolgimento del servizio, conformi alla normativa di settore e realmente destinati all’esecuzione dell’appalto già al momento della partecipazione alla gara, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una loro futura disponibilità o un’eventuale sostituzione.
Nel commentare la sentenza, l’avv. Pasquale D’Angiolillo ne ha sottolineato la portata generale rimarcando che «La pronuncia assume un rilievo che trascende il singolo contenzioso. Il Tribunale ha affrontato e risolto una delle questioni interpretative più complesse del diritto dei contratti pubblici, chiarendo i rapporti tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione e criteri premiali dell’offerta tecnica. Ancora più significativa è l’affermazione del principio secondo cui, negli appalti di trasporto scolastico, i mezzi valorizzati ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere realmente idonei e concretamente destinati al servizio già al momento della presentazione dell’offerta». Secondo il difensore, «si tratta di un approdo giurisprudenziale di grande importanza, destinato a rafforzare la trasparenza delle gare, la par condicio tra gli operatori economici e la qualità dei servizi resi agli studenti e alle loro famiglie».