La sentenza del Tribunale di Lagonegro, Sezione Lavoro, ricostruisce l’intera vicenda amministrativa, conferma la correttezza del procedimento di revoca, esclude qualsiasi finalità ritorsiva, e condanna l’ex Segretario comunale al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Lavoro, con sentenza depositata il 22 luglio 2026, ha rigettato integralmente il ricorso proposto dall’ex Segretario comunale Giuseppe Principe, avverso il provvedimento del 2024 con cui l’allora Sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, dispose la revoca dell’incarico. Nel giudizio il Comune di Santa Marina è stato rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Polito. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia stato adottato nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali e dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La decisione ricostruisce l’intero svolgimento del rapporto lavorativo, prendendo in esame la documentazione prodotta dalle parti, le comunicazioni intercorse, le certificazioni mediche, le testimonianze acquisite e gli ulteriori elementi istruttori. Secondo il Tribunale, la revoca non è stata fondata su un singolo episodio, bensì sulla valutazione complessiva di una pluralità di circostanze che il giudice ha ritenuto idonee a determinare il venir meno del rapporto fiduciario che, secondo l’ordinamento, caratterizza l’incarico di Segretario comunale. La sentenza richiama il principio secondo cui tale rapporto fiduciario costituisce elemento essenziale dell’incarico e ricorda che nel Testo Unico degli Enti Locali si consente la revoca nei casi di violazione dei doveri d’ufficio. Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che le circostanze emerse nel corso del giudizio tra cui assenze dal servizio, richieste di permessi, ferie, periodi di malattia, partecipazione ad attività formative e ulteriori elementi analiticamente esaminati nella motivazione della sentenza dovessero essere valutate nel loro complesso e non singolarmente, ritenendo che esse avessero inciso sul rapporto fiduciario tra il Sindaco e il Segretario comunale. La pronuncia richiama inoltre altri elementi che il giudice ha considerato rilevanti ai fini della decisione, tra i quali l’assenza ad una seduta della Giunta comunale non giustificata e il mancato svolgimento di alcune attività amministrative, valutati nel quadro complessivo della vicenda. Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la dedotta natura ritorsiva della revoca. Sul punto, il Tribunale ha escluso che dagli elementi acquisiti emergesse la prova di un intento ritorsivo quale motivo del provvedimento, ritenendo invece dimostrata la sussistenza di autonome ragioni organizzative e del venir meno del rapporto fiduciario, secondo quanto esposto nella motivazione della decisione. La sentenza affronta anche le censure formulate con riferimento al procedimento amministrativo seguito dal Comune. Il Tribunale ha ritenuto che il diritto di difesa del ricorrente fosse stato garantito mediante la comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di presentare controdeduzioni scritte e la facoltà di essere ascoltato personalmente, escludendo pertanto la sussistenza delle dedotte violazioni procedurali. La decisione richiama altresì il principio secondo cui l’esercizio del potere di revoca attribuito al Sindaco è soggetto al controllo dell’autorità giudiziaria, che nel caso in esame ha ritenuto legittimo il provvedimento adottato. Con la medesima sentenza il Tribunale ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Santa Marina. La decisione conclude il giudizio di primo grado con il rigetto integrale del ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento di revoca adottato dall’allora Sindaco Giovanni Fortunato e respingendo tutte le domande formulate dal ricorrente.