Camerota. Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, difeso dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, confermando l’illegittimità delle azioni messe in atto sul costone della strada provinciale SP 562 “Mingardina”, in località Mingardo.
Secondo la sentenza, gli interventi realizzati – eseguiti senza le autorizzazioni necessarie della Soprintendenza e degli enti competenti – non potevano ritenersi legittimi neppure in nome della somma urgenza che il Comune aveva invocato. I giudici hanno sottolineato che, pur potendo adottare misure cautelari come la limitazione del transito, il sindaco non poteva procedere autonomamente ai lavori senza rispettare l’iter autorizzativo richiesto in aree vincolate.
La Soprintendenza e l’Ente Parco, rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, avevano sospeso i lavori contestando la procedura seguita dal Comune. Anche le associazioni Italia Nostra Onlus e Per un Comune Migliore, difese dagli avvocati Adolfo Domingo Scarano e Vincenzo Speranza, avevano impugnato l’azione amministrativa ritenendo irregolari le opere effettuate.
Oltre al rigetto del ricorso, la sentenza condanna il Comune di Camerota a pagare circa 40 mila euro per spese legali e dispone l’invio di tutti gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania per l’avvio di un procedimento per possibile danno erariale. La trasmissione degli atti all’organo di controllo contabile punta ad accertare eventuali responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche e nella gestione delle procedure amministrative.
La vicenda mette nuovamente in luce le difficoltà nell’equilibrare esigenze di sicurezza pubblica e rispetto delle normative di tutela ambientale e paesaggistica, con l’aggravante, per l’amministrazione comunale, dell’apertura di un ulteriore fronte giudiziario proprio davanti alla Corte dei Conti.